Le indicazioni obbligatorie devono essere riportate in modo indelebile e chiaramente distinguibile. Esse sono:
- denominazione commerciale (“vino”)
- nome della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica
- termine per esteso o sigla (DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT)
- titolo alcolometrico effettivo in %
- paese di provenienza
- imbottigliatore
- importatore
- contenuto in zucchero (per spumanti e spumanti gassificati)
- numero di lotto ossia le bottiglie imbottigliate lo stesso giorno
- quantità prodotto
- categoria di prodotto
- allergeni
- annata di produzione (solo per DOP)
Il Regolamento (UE) 2021/2117 impone che dal 31 Dicembre 2022 sia riportata obbligatoriamente l’etichettatura ambientale ossia i codici dei materiali di costituzione dell’imballaggio.
E prevede che dal Dicembre 2023 venga riportato in etichetta almeno il valore energetico per 100 mL di vino.
Le ulteriori dichiarazioni nutrizionali, gli ingredienti e gli additivi sono ancora parametri di cui la Commissione sta valutando la possibilità di inserimento in etichetta fisica o digitale.